Art. 47.
(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. Gli organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tale fine possono, in particolare, stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e con gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedono, gli organismi informativi possono altresì avvalersi dell'opera di società di consulenza. Con apposito regolamento viene disciplinato l'accesso degli organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
      2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ai sensi del comma 1 ritengano di non potere o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l'autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.

 

Pag. 62